Con l’arrivo dell’inverno, è ormai da qualche anno vigente l’obbligo per gli automobilisti di sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali. In particolare, la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 stabilisce che “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
Direttiva dell’ obbligo gomme invernali
Questa Direttiva vale su tutto il territorio nazionale, fuori dai centri abitati nel periodo compreso fra il 15 novembre ed il 15 aprile. Comunque, i Comuni possono decidere di estendere l’obbligo anche all’interno dei centri abitati. Alcune eccezioni riguardano i territori di montagna o con particolari condizioni climatiche, come la Valle d’Aosta, dove l’obbligo è anticipato di un mese, vigente infatti dal 15 ottobre al 15 aprile.
Anche a livello provinciale, le Province possono richiedere una deroga e stabilire una data di inizio e fine dell’obbligo a propria discrezione, in base alle condizioni climatiche e alle caratteristiche del territorio. Andando più nel dettaglio, il Codice della Strada contrassegna gli pneumatici invernali con la sigla M+S (Mud + Snow) cioè Fango + Neve.
Chi non rispetta l’obbligo e viene sorpreso dalle autorità competenti senza le gomme invernali così identificate, incorrerà in una multa variabile a seconda che ci si trovi nel centro abitato o fuori dai centri abitati e in base alla Provincia.
In particolare:
- stando all’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della Strada, la sanzione amministrativa minima è di 41 euro se ci si trova nel centro abitato;
- secondo l’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della Strada, la sanzione amministrativa minima è di 84 euro se ci si trova fuori dal centro abitato.
Chi è in violazione, può proseguire solo dopo aver adempiuto all’obbligo, pena la detrazione di 3 punti dalla patente.